COOPSELIOS Cooperativa Sociale S.C., (C. f. e P. IVA: 01164310359) (infra “COOPSELIOS”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia (RE), via A. Gramsci, 54/S, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), comunica, nel rispetto del principio di trasparenza ex art. 5 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, che, all’interno del presente sito internet, non è stato installato/non è presente alcun cookie[1], né di prima parte né di terza parte.
Dati di contatto.
COOPSELIOS può essere contattata al seguente recapito: presidenza@coopselios.com.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da COOPSELIOS, può essere contattato al seguente recapito: privacydpocoopselios@baldiandpartners.it
Reggio Emilia (RE), lì 8.9.2022 (data di ultimo aggiornamento).
COOPSELIOS Cooperativa Sociale S.C.
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)
[1] Cfr. Considerando n. 30) del GDPR (“Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle”), ed art. 122 commi 1) e 2) del Codice Privacy (“1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente. 2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente…”); cfr., altresì, pag. 15) del Provvedimento n. 231 del 10.6.2021 a firma del Garante Privacy: “…non esiste ancora, ad oggi, un sistema universalmente accettato di codifica semantica dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento che consenta di distinguere oggettivamente, ad esempio, quelli tecnici dagli analitycs o da quelli di profilazione, se non basandosi sulle indicazioni rese dal titolare stesso nella privacy policy […] l’auspicio che si addivenga in tempi rapidi ad una codifica di carattere generale”.